Cosa prevede il Decreto Rilancio sullo Smart Working?

Cosa prevede il decreto rilancio sullo Smart Working?
Cosa prevede il decreto rilancio sullo Smart Working?

Come imprenditore e Consulente Aziendale ho approfondito il tema lavoro agile nella Fase 2 della gestione della crisi legata al Covid-19 e mi sono documentato sul sito ufficiale del Governo su cosa prevede il Decreto Rilancio sullo Smart Working.

E’ una delle domande che le aziende con cui collaboro mi stanno facendo più spesso in questi giorni, anche perché conseguentemente è necessario capire come organizzarsi anche a livello operativo per garantire la Business Continuity (la continuità operativa), a chi si deve confrontare con lo Smart Working.

>> Leggi Il Decreto Legge sul sito ufficiale del governo

In questi articoli affronterò due tematiche fondamentali:

  • capire cosa prevede esattamente il Decreto Rilancio in materia di Smart Working e lavoro agile;
  • comprendere perché è importante ricorrere allo Smart Working, in generale e nello specifico in relazione alla situazione attuale.

Cosa prevede il Decreto Rilancio sullo Smart Working?

Il Decreto Legge Rilancio che si occupa di “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” contiene un articolo, l’Art. 90, dedicato “Lavoro Agile” che si occupa espressamente di Smart Working.

In questo Articolo del DL Rilancio si conferma che fino a quando non sarà dichiarata la fine dello stato d’emergenza legato al COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 (se non hanno nel nucleo familiare un altro genitore che beneficia di strumenti di sostegno al reddito per la sospensione o interruzione dell’attività lavorativa e se nel nucleo non è presente un genitore disoccupato) hanno diritto a svolgere la propria attività lavorativa in modalità agile, quindi lavoro in smart working, anche qualora non esistano accordi individuali in merito tra lavoratore e azienda.

Naturalmente questo può essere fatto laddove ci sia compatibilità tra la tipologia di lavoro che rientra nelle competenze del lavoratore e la possibilità di espletarla al di fuori della sede dell’azienda.

Nel caso in cui il datore di lavoro non possa garantire strumenti aziendali per lo svolgimento dell’attività in smart working del proprio dipendente, lo stesso può utilizzare computer e strumenti informatici propri.

Per quanto riguarda le pubbliche amministrazioni l’articolo dedicato è l’Art. 263 della Sezione III: queste possono organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso flessibilità dell’orario di lavoro e individuando turni giornalieri e settimanali, anche attraverso l’uso di strumenti elettronici che consentano di svolgere l’attività lavorativa anche da fuori la sede di lavoro.

Passiamo ora al secondo tema: perché è importante ricorrere allo smart working?

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Per contatti e consulenza: giuseppe.vitagliano@gmail.com

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